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lunedì 11 gennaio 2016

Aumenta la no-tax area dei pensionati ... ma non per tutti

Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, vi è anche quella relativa alla elevazione della NO-TAX AREA sulle pensioni a partire dal 1° Gennaio di quest'anno.
In effetti, l'elevazione ha portato un certo beneficio di carattere economico sui redditi da pensione, ma la misura di questo beneficio, come viene introdotto e soprattutto a chi viene applicato, non è stato fino ad ora spiegato nel dettaglio snche dalla stampa specializzata.
A sopperire a questa carenza ci ha pensato lo SPI-CGIL – Dipartimento Nazionale Previdenza che, mediante una dettagliata pubblicazione, illustra importi, caratteristiche e beneficiari del provvedimento.
Com'è noto, la No-Tax Area è quella parte di reddito che in base alle norme fiscali vigenti, non viene assoggettata all'Irpef, per cui più è alta, meno tasse si pagano e più alto è il reddito netto che rimane a disposizione.
Ora, il provvedimento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 eleva la No-Tax Area da € 7.500 a €. 7.750 per i pensionati con meno di 75 anni e da €. 7.750 a 8.000 per i pensionati con 75 o più anni di età.
Dall'esame accurato della citata pubblicazione dello Spi Nazionale emergono questi dati:

  1. L'elevazione della No-Tax Area viene applicata solo ai redditi da pensione che non superano i 15.000 euro lordi annuali;

  2. Anche nelle sua diverse articolazioni ( pensionati con meno di 75 anni e pensionati con più di 75 anni), non raggiunge quella che viene applicata ai lavoratori dipendenti per cui a parità di

martedì 10 febbraio 2015

Tfr in busta paga: più tasse e meno soldi - nota della Camera del Lavoro di Brescia

Con la definitiva approvazione della legge di Stabilità 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere l’erogazione del Tfr maturato mensilmente unitamente alla retribuzione in busta paga.
Il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 rende infatti operativa tale possibilità in via sperimentale per il periodo che va dal 1° marzo 2015 al 30 Giugno 2018.
La normativa oggi in vigore prevede che il TFR accantonato sia sottoposto a tassazione separata
( molto più conveniente di quella ordinaria) ed erogato a conclusione del rapporto di lavoro con la
possibilità di ottenere l' anticipo dell’importo accantonato alle seguenti condizioni:

  • lavoratore in possesso di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • limite massimo di anticipazione pari al 70% del trattamento maturato;
  • concessione ad un massimo del 10 % dei lavoratori aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti;
  • una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

La richiesta deve inoltre essere giustificata dalla necessità di sostenere spese straordinarie per:

  • terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore.

Dal 2007, in accordo alla riforma della previdenza complementare, il lavoratore ha il diritto di