In una nota del 23 Dicembre 2009, l’Azienda Poste spa ci informa che è sua intenzione di adottare un provvedimento di
esodo incentivato entro il 31 Dicembre 2010 per “almeno” 3.000 lavoratori.
Come è noto, questo tipo di provvedimento sfugge alla contrattazione sindacale in quanto si tratta di stipulare un accordo tra le parti a carattere assolutamente volontario.
Tuttavia, anche sulla scorta dei precedenti in materia, siamo in grado di esprimere il nostro giudizio per coloro che intendono avvalersi di tale facoltà.
E’ ovvio che un accordo del genere richiede una particolare cautela da parte dei sottoscrittori ed il sindacato è a disposizione dei propri iscritti per una valutazione ponderata, caso per caso.
Proprio per fornire tutti quei chiarimenti necessari ad una scelta ponderata, diamo, di seguito, alcune indicazioni di massima per coloro che (sempre su base teorica) potrebbero accedere all’esodo incentivato.
Tenendo conto di quanto è già stato effettuato in precedenza, riteniamo ragionevole inoltrarci al massimo fino all’anno 2012, dando per scontato il comune accordo tra le parti e la compatibilità del budget messo a disposizione dall’Azienda per tale scopo.
Su questa base l’ipotesi di esodo volontario incentivato potrebbe riguardare:
- Tutti coloro che entro il 2012 possono vantare i 40 anni di contributi (anche attraverso versamenti volontari entro tale data):
- Il personale femminile che entro il 2012 compie i 60 anni di età e possa vantare almeno 20 anni di contributi;
- Ovviamente il personale maschile che entro il 2012 compie i 65 anni di età e possa vantare almeno 20 anni di contributi;
- Chi entro il 30 Giugno 2012 possa vantare almeno 60 anni di età e almeno 36 anni di contributi (Quota 96) con finestra di uscita al 1° gennaio 2013
- Chi entro il 30 Giugno 2012 possa vantare almeno 61 anni di età e almeno 35 anni di contributi (Quota 96) con finestra di uscita al 1° Gennaio 2013.
N.B. Va precisato che le ipotesi sopra riportate si riferiscono a casi analoghi già adottati in precedenza dall’azienda senza che da ciò derivi una norma di carattere contrattuale. Occorre sempre l’assenso di entrambe le parti alla stipula di un accordo liberamente sottoscritto. ...-> segue