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martedì 10 febbraio 2015

Tfr in busta paga: più tasse e meno soldi - nota della Camera del Lavoro di Brescia

Con la definitiva approvazione della legge di Stabilità 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere l’erogazione del Tfr maturato mensilmente unitamente alla retribuzione in busta paga.
Il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 rende infatti operativa tale possibilità in via sperimentale per il periodo che va dal 1° marzo 2015 al 30 Giugno 2018.
La normativa oggi in vigore prevede che il TFR accantonato sia sottoposto a tassazione separata
( molto più conveniente di quella ordinaria) ed erogato a conclusione del rapporto di lavoro con la
possibilità di ottenere l' anticipo dell’importo accantonato alle seguenti condizioni:

  • lavoratore in possesso di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • limite massimo di anticipazione pari al 70% del trattamento maturato;
  • concessione ad un massimo del 10 % dei lavoratori aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti;
  • una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

La richiesta deve inoltre essere giustificata dalla necessità di sostenere spese straordinarie per:

  • terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore.

Dal 2007, in accordo alla riforma della previdenza complementare, il lavoratore ha il diritto di

giovedì 6 novembre 2014

Perchè il T.F.R. in busta paga non conviene

La norma della corresponsione del rateo mensile di t.f.r. da erogarsi con la retribuzione mensile, così come è prevista dall'art. 6 del disegno di legge di stabilità 2015, non è conveniente per i lavoratori dipendenti.
I motivi del nostro giudizio risiedono nella formulazione del provvedimento che, se non viene modificata in sede di approvazione parlamentare, si rivela una operazione negativa per i gravami fiscali a cui l'operazione viene sottoposta.
A parte le difficoltà di ordine economico che possono derivare alle aziende che non dispongono della liquidità necessaria ad accettare una richiesta del genere avanzata dal lavoratore dipendente, tutta l'operazione presenta numerosi aspetti negativi che finiscono per vanificare quello che a prima vista potrebbe apparire come un vero e proprio aumento di stipendio.
Ma vediamo quali sono i termini reali dell'operazione una volta attuata così come viene riportata dalle disposizioni contenute nel citato art. 6.
La seguente tabella prende in considerazione tutti gli aspetti da tenere ben presente qualora il lavoratore dipendente richiedesse la corresponsione in busta paga del rateo mensile del t.f.r. maturato.

Aspetti positivi
Aspetti negativi
Aumento lordo della retribuzione per effetto della corresponsione del rateo mensile del t.f.r. maturato
La scelta può essere fatta dai lavoratori dipendenti del settore privato con esclusione dei dipendenti pubblici e rimane vincolata dal marzo 2015 al giugno 2018
L'importo del rateo non concorre a determinare lo scaglione di reddito per la corresponsione del bonus di €.80
L'importo lordo del rateo viene sottoposto a tassazione ordinaria e non separata con applicazione dell'aliquota marginale e concorre alla formazione del reddito lordo.
(l'aliquota media è del 27%)

L'importo lordo del rateo di t.f.r. comporta una diminuzione delle detrazioni relative al lavoro dipendente, ai familiari a carico e di conseguenza ad un aumento dell'irpef.

L'importo lordo del rateo di t.f.r. concorre alla formazione dello scaglione di riferimento per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare comportando una diminuzione dello stesso.

L'importo del rateo di t.f.r. determina un aumento del reddito isee necessario per le richieste di prestazioni particolari.
(tasse scolastiche, asili nido, ecc.ecc.)

L'importo del rateo di t.f.r. comporta un aumento delle ritenute dovute per addizionali regionali e comunali irpef.

l'importo del t.f.r. non viene sottoposto a contribuzione previdenziale e, pertanto, non viene considerato per il calcolo della pensione.

Gli aspetti negativi, com'è facile constatare, superano di gran lunga quelli positivi e, da un calcolo presuntivo, la somma netta che il lavoratore dipendente riceve in busta paga, si attesta sul 55/60 per cento dell'importo lordo dovuto.
L'operazione “T.F.R. in busta paga” si rivela per quello che è, “
una operazione in pura perdita per i lavoratori dipendenti”.

Brescia, 30 Ottobre 2014                                                                                      SLC-CGIL di Brescia