lunedì 10 giugno 2013

ASSEGNI FAMILIARI

L’assegno al nucleo familiare (L.153/88) spetta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, disoccupati, lavoratori in mobilità, cassintegrati, soci di cooperative, lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, con trattamenti liquidati nel fondo lavoratori dipendenti. Per i lavoratori dipendenti l’assegno al nucleo familiare va richiesto al datore di lavoro e viene corrisposto mensilmente in busta paga. Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo non ha percepito alcun reddito l’assegno viene comunque erogato. Se, invece, il nucleo ha posseduto esclusivamente redditi di natura diversa dal lavoro dipendente, per quanto di modesta entità (ad esempio la casa di abitazione), l’assegno non spetta. (qui puoi scaricare la versione PDF di questo documento)
Nucleo Familiare
Il nucleo familiare rilevante è composto da:
  • Il coniuge, anche non convivente purché non separato.
  • I figli minorenni legittimi, legittimati ed equiparati, naturali, o anche nati da precedente matrimonio ed affidati al richiedente o al coniuge.
  • I figli, anche maggiorenni, se inabili.
  • Fratelli e sorelle del solo richiedente, se minorenni o maggiorenni inabili.

QUALE REDDITO ?
Sono rilevanti :
  • Redditi imponibili Irpef al netto della sola contribuzione previdenziale
  • Redditi a tassazione separata
  • Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
  • Redditi conseguiti all’estero

Sono rilevanti solo se complessivamente superiori a 1032,91 Euro
  • Borse di studio
  • Pensioni sociali o assegno sociale
  • Pensioni erogate ad invalidi civili
  • Interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT etc.
  • Proventi da quote di investimento

Sono invece da escludere dal calcolo i seguenti redditi:
  • Arretrati di integrazione salariale
  • Tfr
  • L’assegno al nucleo familiare stesso
  • Pensioni di guerra
  • Pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte in servizio di leva
  • Indennità di accompagnamento
  • Rendite vitalizie Inail
  • Assegni di superinvalidità su pensioni privilegiate dello stato
  • Indennità di frequenza

A CHI RIVOLGERSI PER LA DOMANDA?
Per quanto riguarda gli “assegni familiari”, essi vengono erogati direttamente dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti dall’Inps per pensionati, cassaintegrati,lavoratori in mobilità, in disoccupazione :
Accreditamento sulla rata di pensione per i pensionati , al pagamento della prestazione per gli altri.
La domanda per richiedere “l’assegno al nucleo familiare” (ANF) va presentata al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti, direttamente alla sede Inps più vicina o al Patronato da tutti gli altri (disoccupati, pensionati ecc.) il pagamento può essere effettuato:
Come anticipo in busta paga dal datore di lavoro (che verrà successivamente rimborsato dall’Inps con il conguaglio dei contributi). Direttamente al beneficiario tramite bonifico bancario o postale (previa specificazione del codice IBAN) o direttamente allo sportello dell’ufficio postale (in qualunque sede del territorio nazionale)

Tabelle assegni familiari in vigore dal 1 Luglio 2013 al 30 Giugno 2014
Le tabelle riguardano le seguenti condizioni del nucleo familiare:
tabella 11: nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
tabella 12: nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
tabella 13: nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
tabella 14: nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambe i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
tabella 15: nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
tabella 16: nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile
tabella 19: nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
tabella 20 A: nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli ( in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
tabella 20 B: nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un paese estero non convenzionato
tabella 21A: nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)
solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote
tabella 21 B: nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un paese estero non convenzionato
tabella 21 C: nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) solo coniugi o entrambe i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote
tabella 21 D: nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un paese estero non convenzionato.

L’assegno deve essere richiesto entro il giugno di ogni anno, in quanto viene erogato da luglio al giugno successivo. Si possono richiedere fino a 5 anni di importi arretrati.Qualora non sia stata presentata la denuncia dei redditi si deve far riferimento al reddito presuntivamente prodotto nell'anno precedente.
L'Inps ha diramato i nuovi livelli reddituali e i relativi importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare da applicare a partire dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 (INPS, circ. 23 maggio 2013, n. 84).
Vedi tabelle su sito Inps www.inps.it o sito CGIL Brescia www.cgil.brescia.it

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