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martedì 6 gennaio 2015

Rinnovo esenzione ticket da reddito regione Lombardia


Con la Deliberazione N° X / 2989 del 23/12/2014 - punto 4.2.3 -, la Giunta della Regione Lombardia ha mantenuto l’esenzione dei Ticket, anche per l’anno 2015.
RINNOVO ESENZIONI TICKET DA REDDITO
In attuazione del programma di governo della Giunta Regionale, che ha Pobiettivo di legislatura di avviare una serie di interventi per la rimozione o riduzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, si dispone di confermare per l’anno 2015 il diritto, specifico della Regione Lombardia, all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:
  • i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
  • i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E12);
  • i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano un retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di

lunedì 8 luglio 2013

Modifiche esenzione dal ticket per disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità


Care compagne, cari compagni, la Giunta regionale in data 27 giugno u.s. ha finalmente modificato, anche a seguito di ripetute nostre sollecitazioni, la Dgr n. 4380 del 7.11.2012, che aveva introdotto limiti reddituali all'esenzione dal ticket per disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità, nella parte in cui faceva riferimento ai massimali previsti dalla circolare Inps n. 20 del 2012. 

Il nuovo testo della delibera precisa che dall'entrata in vigore della stessa hanno diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità "con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare Inps n. 14 del 30.1. 2013 ed i suoi eventuali aggiornamenti". 

Lo stesso limite salariale vale anche per i lavoratori in contratto di solidarietà. 

martedì 17 gennaio 2012

Esenzione ticket 2012

HANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE TICKET:
(qui puoi scaricare il documento)  
Lavoratori in mobilità, cassa integrazione straordinaria e in cassa integrazione in deroga e familiari fiscalmente a loro carico -
(Cod. E08 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico
(Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e familiari a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale superiore a € 8.263,31, in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico
(Cod. E09 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Per far valere il diritto all’esenzione del ticket è necessario seguire alcune indicazioni; Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrata nel sistema informatico) devono recarsi al proprio Distretto per compilare l’autocertificazione ( modulo scaricabile dal sito Asl) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato .
Per coloro che già nell'anno 2011 erano nelle condizioni indicate e avevano diritto all'esenzione ticket devono verificare se sull'esenzione sono riportati i codici o E08 o E02 o E09 in questo caso non è necessario rinnovare la richiesta, altrimenti devono rivolgersi all'Asl di riferimento per farsi assegnare il nuovo codice.
Le autocertificazioni di cui ai codici E08, E02, E09 mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità