E' necessario fare chiarezza sulla grande confusione che aleggia attorno a questa problematica e sulle imprecisioni circolate sul WEB, sulla stampa e che hanno creato apprensione e disorientamento nelle persone interessate.
A seguito della riforma previdenziale Monti-Fornero, qualora si abbiano i requisiti contributivi richiesti, è consentito andare in pensione anticipata ma con una riduzione dell'assegno se il lavoratore ha un'età inferiore a 62 anni.
Sono interessati solo ed esclusivamente quei lavoratori che accedono alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica e che maturano il diritto dopo il 31.12.2011.
I requisiti, dal 2013, sono pari a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini ma saranno ulteriormente incrementati dal 2014 di un altro mese.
La decurtazione è applicata sul montante retributivo (quota A e quota B) ed è pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e tale riduzione è elevata a due punti percentuali per ogni successivo anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
(es. 58 anni di età la decurtazione è del 6%).
L'eccezione sulla anzianità contributiva
Il decreto legge 216/2011 ha previsto un'eccezione al taglio dell'assegno per chi matura i requisiti contributivi entro il 2017.
Nessun taglio, se l'anzianità contributiva è determinata solo da prestazione effettiva dì lavoro, servizio militare, astensione obbligatoria per maternità, infortunio, malattia e cassa integrazione
guadagni ordinaria, riscatto ex art.13 legge 1338/62 finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia poiché trattasi di contribuzione per la quale è stata accertato lo svolgimento di attività lavorativa.
Il D.L. 101/2013 ha incluso anche i contributi figurativi per donazioni di sangue e congedo parentale.
Sono esclusi, ancorché utili a tutti gli effetti per il diritto e la misura della pensione:
- permessi legge 104/1992 per un massimo di 24 mesi anche se usufruiti saltuariamente;
- il riscatto: o della decorrenza giuridica, - dei periodi di studio o di taluni periodi non lavorati - del congedo straordinario per gravi motivi familiari
Circolano, altresì, delle informative secondo le quali i periodi di assenza per la legge 104/92 non sono utili per maturare la pensione anticipata. La notizia è priva di fondamento e non corrisponde alla normativa vigente.
Probabilmente l'equivoco nasce dalla confusione tra i periodi esclusi (vedi sopra) dal conteggio ai fini del calcolo del requisito contributivo per chi cessa dal servizio prima di aver compiuto i 62 anni, e voglia evitare la penalizzazione, e i periodi utili al fine del calcolo della pensione.
Non poter utilizzare i periodi esclusi, pertanto, riguarda l'applicazione o meno della penalizzazione, non certo il raggiungimento dei requisiti per la pensione.
Articolo di Giuliano Coan
Consulente in diritto previdenziale
e docente in materia.
Autore di studi e pubblicazioni
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