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giovedì 6 novembre 2014

Perchè il T.F.R. in busta paga non conviene

La norma della corresponsione del rateo mensile di t.f.r. da erogarsi con la retribuzione mensile, così come è prevista dall'art. 6 del disegno di legge di stabilità 2015, non è conveniente per i lavoratori dipendenti.
I motivi del nostro giudizio risiedono nella formulazione del provvedimento che, se non viene modificata in sede di approvazione parlamentare, si rivela una operazione negativa per i gravami fiscali a cui l'operazione viene sottoposta.
A parte le difficoltà di ordine economico che possono derivare alle aziende che non dispongono della liquidità necessaria ad accettare una richiesta del genere avanzata dal lavoratore dipendente, tutta l'operazione presenta numerosi aspetti negativi che finiscono per vanificare quello che a prima vista potrebbe apparire come un vero e proprio aumento di stipendio.
Ma vediamo quali sono i termini reali dell'operazione una volta attuata così come viene riportata dalle disposizioni contenute nel citato art. 6.
La seguente tabella prende in considerazione tutti gli aspetti da tenere ben presente qualora il lavoratore dipendente richiedesse la corresponsione in busta paga del rateo mensile del t.f.r. maturato.

Aspetti positivi
Aspetti negativi
Aumento lordo della retribuzione per effetto della corresponsione del rateo mensile del t.f.r. maturato
La scelta può essere fatta dai lavoratori dipendenti del settore privato con esclusione dei dipendenti pubblici e rimane vincolata dal marzo 2015 al giugno 2018
L'importo del rateo non concorre a determinare lo scaglione di reddito per la corresponsione del bonus di €.80
L'importo lordo del rateo viene sottoposto a tassazione ordinaria e non separata con applicazione dell'aliquota marginale e concorre alla formazione del reddito lordo.
(l'aliquota media è del 27%)

L'importo lordo del rateo di t.f.r. comporta una diminuzione delle detrazioni relative al lavoro dipendente, ai familiari a carico e di conseguenza ad un aumento dell'irpef.

L'importo lordo del rateo di t.f.r. concorre alla formazione dello scaglione di riferimento per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare comportando una diminuzione dello stesso.

L'importo del rateo di t.f.r. determina un aumento del reddito isee necessario per le richieste di prestazioni particolari.
(tasse scolastiche, asili nido, ecc.ecc.)

L'importo del rateo di t.f.r. comporta un aumento delle ritenute dovute per addizionali regionali e comunali irpef.

l'importo del t.f.r. non viene sottoposto a contribuzione previdenziale e, pertanto, non viene considerato per il calcolo della pensione.

Gli aspetti negativi, com'è facile constatare, superano di gran lunga quelli positivi e, da un calcolo presuntivo, la somma netta che il lavoratore dipendente riceve in busta paga, si attesta sul 55/60 per cento dell'importo lordo dovuto.
L'operazione “T.F.R. in busta paga” si rivela per quello che è, “
una operazione in pura perdita per i lavoratori dipendenti”.

Brescia, 30 Ottobre 2014                                                                                      SLC-CGIL di Brescia

mercoledì 29 maggio 2013

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUOVI LIVELLI REDDITUALI DAL 1° LUGLIO 2013

Informiamo che l'I.N.PS., con la circolare N. 84 del 23.05.2013 ha stabilito i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare a partire dal 1° Luglio 2013 al 30 Giugno 2014.

L'aumento dei livelli reddituali è stato fissato al 3%.

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2012.

Ricordiamo che tra i redditi da considerare vi sono anche quelli relativi alla casa di abitazione nonché quelli che si riferiscono all'incremento di produttività.

Per eventuali ulteriori informazioni al riguardo, ci si può rivolgere direttamente alla nostra segreteria.


La Segreteria SLC-CGIL

di Brescia

lunedì 14 gennaio 2013

LEGGE DI STABILITA': Gli sgravi per i figli a carico

Scorrendo il ponderoso provvedimento costituito da un solo articolo e 560 commi della Legge di Stabilità approvata dal Parlamento e pubblicata sulla G.U. N. 302 del 29.12.2012, troviamo che a partire dal 1° Gennaio 2013 aumentano le detrazioni per figli a carico (comma 493), nelle seguenti misure:
  1. Per i figli superiori a tre anni la detrazione passa da € 800 a € 950;
  2. Per i figli di età inferiore ai tre anni la detrazione passa da € 900 a € 1.220;
  3. Per i figli portatori di handicap le suddette detrazioni sono aumentate di € 400;
  4. Se i figli sono almeno tre i suddetti importi vanno aumentati di € 200 a partire dal 1° figlio;
Se i figli sono 4 o superiori a 4 spetta un ulteriore detrazione pari ad € 1.200

Ma la famiglia non è composta solo di figli !
Tuttavia nessun altro aumento è previsto per il coniuge e gli altri familiari a carico.

Quasi sempre il coniuge a carico è la moglie (visto che in Italia la disoccupazione femminile ha raggiunto livelli altissimi), la quale rappresenta una componente fondamentale all'interno del nucleo famigliare.
Per una classe politica che non perde occasione per dichiarare quanto tiene in alta considerazione i valori della famiglia il non aver previsto negli aumenti delle detrazioni almeno anche quella prevista per il coniuge a carico è una dimenticanza riprovevole.
Se poi di dimenticanza si tratta e non invece di una mentalità vagamente maschilista da parte del “governo dei tecnici” il quale considera la donna un'appendice di scarsa valenza economica nell'ambito famigliare, il dubbio