Con la legge 14 dicembre 2017, n. 124, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva Barnier sulla gestione collettiva del diritto d’autore nel senso di un superamento dell’esclusiva della SIAE. Abbiamo già osservato come non fosse necessario né opportuno aprire al mercato quella che è intermediazione di diritti di rango costituzionale, per definizione sottratti alle logiche del profitto. Abbiamo espresso il timore che molti repertori vengano trascurati o abbandonati, perché non appetibili economicamente, insieme a tutta l’attività di vigilanza e controllo (per definizione non remunerativa) e di promozione “a perdere” della cultura. Abbiamo ricordato come una sentenza europea successiva alla Direttiva abbia sancito la legittimità dei monopoli legali, e nelle proprie motivazioni e conclusioni ne abbia elogiato gli effetti, dei quali l’Europa gode in virtù di una situazione diffusa di monopoli di fatto consolidati.
Abbiamo fatto notare che oggi basta soddisfare il requisito della forma associativa per operare a fini di lucro, senza quelle economie di scala cui SIAE ha sempre fatto ricorso per tutelare repertori non remunerativi quali la musica lirica, l’arte contemporanea, il jazz, la reprografia, il diritto di pubblica lettura, le arti grafiche e visive, il folk, buona parte del cinema e tutte le forme artistiche di nicchia e d’avanguardia. Abbiamo denunziato il pericolo che il diritto d’autore cada nel caos che ha già caratterizzato il settore dei diritti connessi, quelli degli artisti interpreti ed esecutori, liberalizzato nel 2012 ed ancora in preda ad un contenzioso giudiziario che ha visto più volte “congelate” le somme raccolte.
I nostri timori non erano vani.
La novità dell’ultim’ora è infatti che un grande utilizzatore professionale ritiene di motivare i



