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mercoledì 31 ottobre 2018

Tim: Comunicato su situazione aziendale

A distanza di 18 anni dalla privatizzazione di Telecom Italia, il risultato che viene consegnato al nostro Paese è un impietoso bilancio negativo.
Da un’azienda tra i maggiori player mondiali del settore, presente in diversi continenti e con una avanzata capacità tecnologica, economicamente sana e adeguatamente capitalizzata, siamo passati ad un’azienda concentrata solo sull’Italia e sul Brasile, con un fatturato attuale (circa 19 Mld) sensibilmente più basso di allora (circa 23 Mld), fortemente indebitata (circa 25 Mld), con minori investimenti e con decine di migliaia di dipendenti in meno.
Un quadro impietoso che descrive un’azienda fortemente impoverita.
Il problema principale di cui ha sofferto TIM è la sostanziale instabilità della Governance aziendale, dalla privatizzazione ad oggi ed il fatto di essere diventata una azienda privata ma che deve rispettare stringenti obblighi di legge derivanti dall’essere stata monopolista.
Gli ultimi mesi ci hanno poi consegnato uno scenario straordinariamente preoccupante con l’emersione di migliaia di potenziali esuberi gestiti senza effetti traumatici grazie ad un importante accordo di tenuta, realizzato dal sindacato confederale utilizzando i “Contratti di solidarietà” sottoscritti al Ministero del Lavoro l’11 Giugno 2018, il tutto mentre si consuma una battaglia per il controllo dell’attuale Gruppo TIM tra due azionisti (VIVENDI ed ELLIOT) che prosegue ormai da

giovedì 10 dicembre 2015

Il senso di Telecom per le Istituzioni

In questi giorni il Ministero del Lavoro sta conducendo una scrupolosa istruttoria sulla richiesta di attivazione dei Contratti di Solidarietà per Telecom Italia. Noi, come del resto ampiamente annunciato da mesi, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere il ministero del lavoro per verificare la congruenza degli esuberi dichiarati e, soprattutto, delle soluzioni previste per il loro assorbimento. Avremmo preferito percorrere la strada prevista dalle norme, ovvero arrivare all’eventuale ammortizzatore sociale ed alla sua quantificazione dopo una attenta analisi della situazione aziendale, settore per settore, partendo dalle riqualificazioni e dalle reinternalizzazioni delle tante, troppe, attività ancora svolte fuori dal perimetro aziendale. Si è preferito fare il contrario, partire dai risparmi attesi e poi quantificare esuberi e quantità di ammortizzatore sociale. Evidentemente quanto diciamo da tempo deve esser suonato bizzarro solo negli uffici di Telecom Italia.
La cosa che sorprende è la reazione di Telecom Italia all’istruttoria Ministeriale. Infatti in queste ore l’azienda sta predisponendo i calendari della solidarietà confermando la partenza da gennaio a prescindere dal fatto che nel frattempo sia arrivata o meno la firma ministeriale. E’ chiaro che si tratta di un ulteriore elemento di pressione ma, a nostro parere, in questo caso siamo in presenza di un atto di

martedì 13 gennaio 2015

Il Jobs Act favorisce le imprese e penalizza i lavoratori

il volantino in pdf
I lavoratori nuovi assunti con contratto a tutele crescenti (operai, impiegati e quadri) potranno essere licenziati anche senza giusta causa ottenendo il solo indennizzo e questo varrà per i licenziamenti economici, per quelli disciplinari e per quelli collettivi.
Il Governo, con la Legge di Stabilità, ha elargito alle imprese un contributo annuo di 8.060 euro per ciascun lavoratore assunto con il nuovo contratto a tutele crescenti, senza alcun vincolo che garantisca la stabilità delle assunzioni. L'impresa prenderà comunque l'incentivo anche se a fine anno licenzierà quel lavoratore.
Con il JOBS ACT si è stabilito che le imprese avranno tutele certe quando licenziano senza giusta causa e i lavoratori avranno un contratto più incerto e meno protezioni.


Avremo quindi regimi differenziati a seconda della data di assunzione, della dimensione dell'impresa e del contratto di lavoro perché sui contratti atipici non si prevede nulla.
Un mondo del lavoro più diviso e meno sicuro, tutti i nuovi assunti saranno "precari a tempo indeterminato".
Ai nuovi contratti di lavoro in caso di licenziamento illegittimo non sono più applicabili le tutele fino ad oggi previste dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori legge 300/70 e dalla legge 223/93.
Il reintegro può essere riconosciuto dal giudice solo in caso di :
  • Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale.
  • Licenziamento disciplinare quando si dimostra che il fatto non sussiste ( l'onere della prova è a carico del lavoratore).
In tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo accertato il giudice condanna l'azienda a risarcire il